Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni

Art. 5 — Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.

Testo vigente dal 7 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-01;207~art5 · fonte su Normattiva