Art. 5 — Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.
Testo vigente dal 7 agosto 2003
