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Per la durata dell'attuale stato di guerra, sono sospesi gli esami preveduti dall'art. 14, secondo comma, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, in relazione all'art. 57 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, approvato con R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, per l'ammissione allo scrutinio per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare del Re Imperatore o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1378~art1 · fonte del testo