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Per il periodo di tempo indicato nell'art. 1, lo stato di coniugato o di vedovo non costituisce requisito indispensabile per le promozioni degli ufficiali e sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle sue specialita', nonche' del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, che appartengano o abbiano appartenuto a comandi, unita', reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
