Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli appartenenti al personale di cui agli articoli 1 e 2 prescelti o idonei all'avanzamento, che non poterono conseguire la promozione per mancanza dello stato di coniugato o di vedovo, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, la sede di anzianita' assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni gia' effettuate.
tolto: La stessa norma si applica anche nei confronti di coloro che siano promossi o da promuovere per merito di guerra, qualora risulti piu' favorevole l'anzianita' che potrebbe essere loro attribuita ai sensi del precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-01-27;39~art3 · fonte del testo