Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I provvedimenti del pretore o del presidente del tribunale non sono soggetti a gravame. La domanda di sospensione e gli atti da essa dipendenti sono esenti da ogni tassa di bollo e registro.

Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;890~art4 · fonte del testo