Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I provvedimenti del pretore o del presidente del tribunale non sono soggetti a gravame. La domanda di sospensione e gli atti da essa dipendenti sono esenti da ogni tassa di bollo e registro.
Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
