Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per tutta la durata della guerra puo' essere chiesta dai debitori, o dai terzi possessori che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, la sospensione della vendita dei beni mobili pignorati, cui agli articoli 623 e seguenti del Codice di procedura civile, nonche' del procedimento per l'incanto dei beni immobili, di cui agli articoli 662 e seguenti dello stesso Codice.
tolto: La sospensione puo' essere chiesta fino alla scadenza del novantesimo giorno dopo che le persone indicate nel comma precedente abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni ivi prevedute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;890~art1 · fonte del testo