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Le somme indicate nell'articolo 138, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire 10.000, 20.000, 40.000 e 50.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 2.000, 5.000, 10.000 e 12.000 quando sia conducente di veicoli a motore, e a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 6.000 negli altri casi. Per le altre contravvenzioni indicate nel suddetto articolo 138, terzo comma, il contravventore e' ammesso a pagare nei termini e con le modalita' di cui al comma medesimo e al successivo quarto comma una somma corrispondente, rispettivamente, alla quarta parte e alla meta' del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa. Analoga elevazione e' stabilita per le medesime sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317. Se le sanzioni pecuniarie riguardano le infrazioni alle ordinanze adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, intese a stabilire divieti o limitazioni di fermata o di sosta dei veicoli su ciascuna strada o tratto di essa, o le infrazioni ai divieti di sosta previsti dall'articolo 115, il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione, la somma di lire 5.000. In tutti i casi in cui la sanzione pecuniaria minima prevista dalle presenti norme e' indicata in lire 10.000 e la massima in non meno di lire 40.000, la sanzione pecuniaria minima e' elevata a lire 15.000.
Testo in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993
