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L'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 86. - Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. - Per guidare macchine agricole, carrelli nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, occorre aver ottenuto la patente della categoria B. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno stabiliti i particolari tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al precedente comma, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermita', che possono essere guidati con la patente di categoria F. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80".

Testo in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art4 · fonte su Normattiva