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All'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni: Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni". Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni". Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La validita' della patente puo' essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo 81, primo comma, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso dell'articolo 80, quarto e settimo comma, la visita e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 81, terzo comma".

Testo in vigore dal 20 marzo 1974 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;62~art6 · fonte del testo