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L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone e' ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entita' del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 257/1982

    Questione infondata
    31 dicembre 1982

    I sovracanoni che il Ministero delle finanze puo` stabilire - in favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province - a carico del concessionario di una grande derivazione d'acqua, costituiscono prestazioni patrimoniali che vanno imposte nel rispetto della riserva di legge "ex" art. 23 Cost.; ma tale rispetto e` garantito, nella specie, in quanto il sovracanone trova idoneo fondamento nella legge, essendo individuati i soggetti passivi e i beneficiari, ed essendo delimitato l'ammontare della prestazione con la fissazione di un limite massimo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 23 e 3, comma primo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 53, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - come sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956 n. 1377, e modificato dall'art. 1, comma terzo, L. 21 dicembre 1961 n. 1501 - in quanto non sarebbero adeguatamente definiti presupposti, criteri e limiti del potere di imposizione demandato all'Amministrazione finanziaria). - v. anche S. n. 4/1957.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 1 Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1377~art1 · fonte del testo