Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone e' ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entita' del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008
