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[1]In tutti gli atti di concessione e riconoscimento, emanati fino alla data di pubblicazione della presente legge, le potenze espresse in cavalli s'intendono sostituite da quelle espresse in chilowatt, giusta la seguente equivalenza:

[2]1 kw =102 kg. m/sec.=1,36 cav.

[3]1 cav. =75 kg. m/sec.=0,736 kw.

[4]In particolare all'art. 6 del detto testo sono considerate grandi derivazioni per forza motrice quelle che eccedono la potenza nominale media annua di kw 220; nell'art. 35 le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone di lire 16,35 ogni kw nominale di potenza motrice, col minimo in ogni caso di un canone di L. 16,35.

[5]I canoni gia' stabiliti nella misura minima di L. 12 continueranno ad essere corrisposti nella stessa misura fino alla scadenza degli atti suindicati.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX

[8]VITTORIO EMANUELE

[9]MUSSOLINI - GORLA - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI

[10]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 18 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1426~art2 · fonte del testo