Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263, e' elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Testo vigente dal 17 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-11-26;931~art1 · fonte del testo