Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, e' stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Testo vigente dal 22 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-30;263~art1 · fonte del testo