Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, e' stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.
Testo vigente dal 22 aprile 1961
