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Qualora la retribuzione del mutuatario subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta mensile non puo' eccedere il quinto della retribuzione ridotta. In tal caso la differenza con i relativi interessi al saggio annuale del 4,50 per cento e' recuperata dalla Cassa mutuante mediante corrispondente prolungamento della durata di estinzione del prestito.

Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art11 · fonte del testo