Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Cassa mutuante ha facolta' di rivalersi di ogni suo credito che derivi da errori od omissioni verificatisi nella concessione della sovvenzione o nel corso del relativo ammortamento, mediante ritenuta mensile sulla retribuzione goduta dal mutuatario, anche oltre il limite previsto dall'art. 2, fino a quello di un terzo della retribuzione stessa. In nessun caso la somma degli importi della predetta ritenuta e della quota ceduta puo' eccedere la meta' della retribuzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art12 · fonte del testo