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La Cassa mutuante ha facolta' di rivalersi di ogni suo credito che derivi da errori od omissioni verificatisi nella concessione della sovvenzione o nel corso del relativo ammortamento, mediante ritenuta mensile sulla retribuzione goduta dal mutuatario, anche oltre il limite previsto dall'art. 2, fino a quello di un terzo della retribuzione stessa. In nessun caso la somma degli importi della predetta ritenuta e della quota ceduta puo' eccedere la meta' della retribuzione.

Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art12 · fonte del testo