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Qualora il mutuatario all'atto della cessazione dal servizio abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'ente dal quale dipende, il Comitato per le sovvenzioni puo' disporre che tale somma venga ritenuta, in tutto o in parte, a favore della Cassa pensioni mutuante, a scomputo del debito residuo di cui all'ultimo comma dell'art. 13. Se la cessazione dal servizio sia avvenuta per comprovata inabilita' fisica prima del raggiungimento dei limiti di eta' contemplati nel penultimo comma dell'art. 3, la ritenuta in nessun caso puo' eccedere un terzo del debito residuo. Fino a quando non verra' comunicata all'ente la determinazione del Comitato, l'ente medesimo tratterra', comunque, una parte della somma dovuta al dipendente pari all'importo del debito residuo. La Cassa pensioni mutuante, ai fini dello scomputo del debito residuo, si rivale, altresi', sul capitale risultante a favore del mutuatario alla data della cessazione dal servizio, per effetto degli eventuali depositi volontari eseguiti nel periodo di iscrizione alla Cassa stessa.

Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art14 · fonte del testo