Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nel caso di cessazione dal servizio per il quale non sorga il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, oppure di interruzione del servizio, qualora l'estinzione del prestito non si possa ottenere integralmente seguendo le modalita' indicate agli articoli 11, 12 e 14, il debito insoluto puo' essere recuperato dalla Cassa mutuante con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facolta' di procedere sugli altri beni del debitore avvalendosi della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. In nessun caso si possono perseguire le indennita' premio di servizio, gli assegni vitalizi, ed i concorsi e sussidi per l'assistenza sanitaria conferiti dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali e quelli analoghi conferiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e da altri Istituti similari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art15 · fonte del testo