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La concessione della sovvenzione da parte di una delle Casse pensioni indicate all'art. 1 e' subordinata all'inesistenza o, comunque, alla totale estinzione di eventuale altra analoga sovvenzione concessa in precedenza dalle Casse stesse, dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri Istituti autorizzati dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la: cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art4 · fonte del testo