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Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda, ogni anno, con propria deliberazione, stabilisce l'importo massimo da destinarsi alle operazioni di sovvenzioni di cui alla presente legge per ciascuna delle Casse-pensioni indicate nell'art. 1, in relazione ai rispettivi fondi patrimoniali disponibili.
Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010
