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Alla formale concessione della sovvenzione, approvata dal Comitato, provvede con propria determinazione il direttore generale degli Istituti di previdenza. Il provvedimento, da adottarsi in conformita' della deliberazione del Comitato, e' insindacabile nel merito. All'interessato ed all'ente presso cui esso presta servizio viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata, della detta sovvenzione e delle relative modalita' di estinzione. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del Codice civile.

Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art8 · fonte del testo