Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'art. 5 e' corrisposto personalmente al mutuatario mediante ordinativo diretto emesso sulla Tesoreria centrale o sulla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio. Non si applicano, per l'ordinativo predetto, le disposizioni contenute nel regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759. In caso di morte del mutuatario prima della riscossione, la concessioni si considera come non avvenuta. Fino a quando la riscossione non sia stata effettuata, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, salva la ratifica del Comitato per le sovvenzioni, puo' revocare la concessione del prestito qualora venga a conoscenza che non esisteva o che e' venuto a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la concessione stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art9 · fonte del testo