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L'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'art. 5 e' corrisposto personalmente al mutuatario mediante ordinativo diretto emesso sulla Tesoreria centrale o sulla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio. Non si applicano, per l'ordinativo predetto, le disposizioni contenute nel regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759. In caso di morte del mutuatario prima della riscossione, la concessioni si considera come non avvenuta. Fino a quando la riscossione non sia stata effettuata, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, salva la ratifica del Comitato per le sovvenzioni, puo' revocare la concessione del prestito qualora venga a conoscenza che non esisteva o che e' venuto a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la concessione stessa.
Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010
