L'elargizione di lire 100 milioni e' altresi' concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidita', secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonche' qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 22 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;466~art4 · fonte su Normattiva