Articolo abrogato dalla l. 20 ottobre 1990, n. 302.
Abrogato dal 26 ottobre 1990
Articolo abrogato dalla l. 20 ottobre 1990, n. 302.
Abrogato dal 26 ottobre 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 1981 al 26 ottobre 1990. 84 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1990, N. 302
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-08-13;466~art5 · fonte del testo