Art. 3 — Commissione per il personale della giustizia militare
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La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'articolo 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In tali ipotesi, oltre che nella ipotesi prevista dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione e' integrata con il dirigente di cancelleria con maggiore anzianita' di qualifica.
Testo in vigore dal 5 maggio 1977 al 9 ottobre 2010
