Nella Delegazione, funziona una Sezione autonoma con gestione separata denominata "Delegazione tecnica italiana Sezione acquisti (DELTEC-ACQUISTI), la quale, su richiesta degli enti pubblici e privati all'uopo incaricati dalla pubblica Amministrazione, puo' fungere da agente relativamente ai seguenti acquisti:

  • a)acquisti da effettuarsi in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare di cui all'art. 1;
  • b)acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950;
  • c)tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvvigionamento del Paese. La Sezione autonoma e' diretta dal capo della Delegazione, e' posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed e' soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Con l'entrata in vigore della presente legge la Delegazione cessa di fare, per conto dello Stato, gli acquisti previsti dall'art. 4 del regio decreto 2 giugno 1946, n. 480.

Testo vigente dal 10 dicembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127~art3 · fonte del testo