La Delegazione di cui all'art. 1 curera' la chiusura della gestione anteriore all'entrata in vigore della presente legge. All'uopo presentera' entro tre mesi il rendiconto al Ministero del commercio con l'estero che eseguira' gli opportuni controlli e lo trasmettera' alla Corte dei conti per il tramite della competente Ragioneria centrale. L'attivo costituira' fondo di riserva della Sezione autonoma e sara' amministrato per conto e nell'interesse del Ministero del tesoro il quale potra' autorizzarne il deposito in aziende di credito estero o l'impiego in titoli di Stato esteri. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario la Sezione autonoma presentera' al Ministero del tesoro apposito rendiconto delle operazioni effettuate sul fondo di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 10 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127~art9 · fonte del testo