La Delegazione di cui all'art. 1 puo' essere soppressa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La sezione autonoma di cui all'art. 3 puo' essere soppressa con decreti dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro. Le modalita' per la chiusura delle relative gestioni, sia della Delegazione che della Sezione autonoma, saranno stabilite con decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.
Testo vigente dal 10 dicembre 1954
