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All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sara' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 191 (lire 12.000.000), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-1958 e nel capitolo n. 93 (lire 27.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 143.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli numeri 167 (lire 135.000.000) e 185 (lire 8.000.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1957 al 1 gennaio 2006
