Art. 1
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In aggiunta alle somme stanziate con gli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e con l'art. 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127, e' autorizzata l'assegnazione complessiva di 610 milioni di lire, da erogarsi a tutto l'esercizio finanziario 1910-911, per provvedere, sulla rete ferroviaria esercitata dallo Stato, alle spese indicate dall'art. 9 della citata legge 22 aprile 1905, n. 137 e dall'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
