Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le somme autorizzate dall'articolo precedente sono iscritte in appositi capitoli dell'entrata e dell'uscita, nella parte straordinaria del bilancio delle ferrovie e corrispondentemente nella parte straordinaria, movimento di capitali, del bilancio dell'entrata dello Stato e in quello della spesa del Ministero del tesoro nella misura, per ogni esercizio finanziario, che sara' concordata fra il Ministero stesso e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
tolto: In apposito capitolo della parte ordinaria del bilancio medesimo, sara' pure inscritta, a cominciare dall'esercizio 1908-909 e seguenti, una somma eguale al due per cento del provento lordo del traffico, destinata a coprire la spesa delle minori migliorie da eseguire negli impianti fissi, nei fabbricati e sulle linee.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-12-23;638~art2 · fonte del testo