Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Entro il 30 novembre di ciascun anno, insieme ai documenti prescritti dalla legge sulla contabilita' generale dello Stato, e in allegato al bilancio delle ferrovie dello Stato, saranno indicati in modo speciale gli impegni assunti per le spese straordinarie autorizzate dalle leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e dalla presente legge, le somme pagate su di essi e i mezzi impiegati per fronteggiarle.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Gianturco. A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
