Art. 8
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I lavori occorrenti sulla rete delle ferrovie esercitate dallo Stato per nuovi impianti e per l'ampliamento degli impianti esistenti, e quelli richiesti per la manutenzione straordinaria delle ferrovie stesse e loro dipendenze, sono dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita', modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
