Art. 9
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Con legge da presentarsi al Parlamento entro il 31 dicembre 1909 si provvedera' allo stanziamento dei fondi occorrenti nel successivo sessennio a partire dal 1° luglio 1911, per la prosecuzione dei lavori e delle provviste di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
