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Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio o che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57, conseguono la stabilita' nell'insegnamento stesso ove abbiano riportato, in detti anni, una qualifica non inferiore a "valente". Per gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso e' sufficiente aver prestato servizio, con una qualifica non inferiore a "valente", nell'anno scolastico 1956-57. Conseguiranno parimenti la stabilita' gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento della durata prevista al primo comma.

Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-03;744~art1 · fonte del testo