Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli insegnanti in possesso di abilitazione diversa o parziale rispetto all'insegnamento impartito, compatibilmente con le disponibilita' di cattedre e, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, devono essere adibiti, appena se ne presenti la possibilita', ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto.
Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
