Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nei concorsi a cattedre successivi alla entrata in vigore della presente legge, la meta' dei posti, dedotte le aliquote di legge, sara' riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilita' nell'incaricato e siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso cui partecipano. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato. Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneita' o di abilitazione. Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dal ruolo ordinario saranno aggiunte al contingente del concorso riservato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 luglio 1961, n. 831
1La L. 28 luglio 1961, n. 831 ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che "La quota prevista dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, per gli insegnanti stabili che adiscano i concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge e' ridotta al 10 per cento".
Testo in vigore dal 14 settembre 1961 al 16 dicembre 2010
