Stabilita' nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali
Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per gli insegnanti che conseguano la stabilita' nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
