Il Ministero dei trasporti e' autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio, nei limiti della somma di lire 86 milioni, le spese ammontanti a circa 114 milioni di lire per il rimpatrio dall'Eritrea di autoveicoli, rimorchi e persone, effettuato nel 1946. La restante somma di lire 28 milioni rimane a carico delle persone e dei proprietari degli automezzi rimpatriati.

Testo vigente dal 24 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;896~art1 · fonte del testo