Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.
Testo vigente dal 20 novembre 1952
Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.
Testo vigente dal 20 novembre 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1463~art5 · fonte del testo