L'amministrazione scolastica e' tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci. Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria. Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, e' consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purche' gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque. Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non puo' essere superiore a 25 anche ai fini delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1. Qualora all'insegnante siano affidate piu' classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni e' di 10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 1990, n. 148)) Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Testo vigente dal 30 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1971-09-24;820~art12 · fonte su Normattiva