Art. 8 (Convenzione Istituto musicale "A.Venturi")
Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1 ottobre 1971, cessato e che cessera' dal servizio dalla data predetta a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto d'impiego con il Comune, salvo obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1 ottobre 1971 alla data di cessazione dal servizio limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualita' di personale non di ruolo.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
