Art. 11 (Convenzione Istituto musicale "G.Frescobaldi")
Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni. Al personale di cui al comma precedente sara' riconosciuto all'atto dell'inquadramento, ai fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "Frescobaldi" dalla data del pareggiamento dell'Istituto stesso nonche' le benemerenze belliche e gli altri eventuali benefici gia' concessi in forza di legge, compreso il riconoscimento del servizio antenomina. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato "Frescobaldi" allo Stato, per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio comunale la differenza come assegno ad personam non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso. In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Istituto musicale pareggiato "Frescobaldi" sara' corrisposto il trattamento economico a carico dell'Amministrazione comunale nella misura e con le modalita' gia' in atto presso la civica amministrazione. Lo Stato rimborsera' tali retribuzioni dal 1 ottobre 1970 con le modalita' previste all'articolo 8-bis.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
