Statizzazione di istituti musicali pareggiati
Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "G.Frescobaldi")
Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato "Frescobaldi" che si trovi nelle seguenti condizioni:
- a)che non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;
- b)che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato "Frescobaldi" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
- c)che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;
- d)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale dello Stato.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
