Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "A.Corelli")

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante e non insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato "Corelli" che si trovi nelle seguenti condizioni:

  • a)che non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;
  • b)che copra un posto di ruolo nell'istituto musicale pareggiato "Corelli" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico della Sezione staccata;
  • c)che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;
  • d)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-a-corelli-art9 · fonte su Normattiva