Statizzazione di istituti musicali pareggiati
Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "A.Corelli")
Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante e non insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato "Corelli" che si trovi nelle seguenti condizioni:
- a)che non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;
- b)che copra un posto di ruolo nell'istituto musicale pareggiato "Corelli" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico della Sezione staccata;
- c)che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;
- d)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
