Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 10 (Convenzione Istituto musicale "Tito Schipa")

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica per il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato "Tito Schipa" che si trovi nelle seguenti condizioni:

  • a)che non abbia raggiunto il limite di eta' previsto dalle vigenti leggi;
  • b)che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato "Tito Schipa" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
  • c)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-tito-schipa-art10 · fonte su Normattiva