Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte I))

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato "G. Nicolini" che si trovi nelle seguenti condizioni:

  • a)che non abbia raggiunto il limite di eta' previsto dalle vigenti leggi;
  • b)che copra il posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato "G. Nicolini" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
  • c)che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;
  • d)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-nicolini-parte-i-art9 · fonte su Normattiva