Art. 5 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte II))
Il possesso degli immobili e dei mobili oggetto del presente atto si considera dato al Demanio dello Stato - Ministero della pubblica istruzione - a partire dal 1 ottobre 1970 e pertanto da tale data rendite ed oneri si intendono decorrenti a suo rispettivo beneficio e carico.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
