Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 5 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte II))

Il possesso degli immobili e dei mobili oggetto del presente atto si considera dato al Demanio dello Stato - Ministero della pubblica istruzione - a partire dal 1 ottobre 1970 e pertanto da tale data rendite ed oneri si intendono decorrenti a suo rispettivo beneficio e carico.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-nicolini-parte-ii-art5 · fonte su Normattiva