Istituzione di nuove universita'

Art. 11 — Patrimonio

Il patrimonio mobile e immobile delle Universita' e dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 e' devoluto alle Universita' statali che subentrano nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici ad essi facenti capo fino alla data di entrata in vigore della presente legge. E' mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rettori provvederanno alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna Universita'.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art11 · fonte su Normattiva